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Proposta di Legge di Iniziativa Popolare

Aggiornamenti e News

Oggi parliamo dell'Articolo 4 della nostra Proposta di Legge di Iniziativa Popolare "Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva":

Art. 4 - Ripristino dell’obbligo vaccinale

1. Soltanto in caso di epidemie accertate dal ISS, il Ministero della Salute potrà disporre con Decreto la sospensione della presente legge sino al termine dell’epidemia, con valenza circoscritta alle zone interessate dai focolai e con solo riguardo alla malattia per cui è stata accertata l'epidemia. Un unico evento o sporadici eventi di carattere emblematico di rilievo nazionale, ovvero un evento sentinella di particolare gravità, non può considerarsi in alcun caso elemento sufficiente ad integrare una situazione di emergenza sanitaria vaccinale.

2. Per epidemia si intende il verificarsi della manifestazione collettiva d'una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone, di durata più o meno lunga, che vada oltre i confini ristretti di una città o di una provincia ma che abbia carattere diffusivo sul territorio nazionale. Particolare attenzione sarà posta nell’individuare e smascherare eventuali false “epidemie incombenti”, come successo nel passato, per esempio con la epidemia influenzale aviaria nel 2005 e quella suina nel 2009-2010.

3. Anche in presenza di un’epidemia accertata dall’ISS e temporaneo ripristino dell’obbligo vaccinale, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, nonché per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami.

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Quando abbiamo scritto questo articolo ci siamo posti subito un target preciso, evitare che la Politica o i media potessero inventare epidemie, come già avvenuto più volte nella recente storia.
Abbiamo tentato anche di dare un termine scientifico a "epidemia" e un imposizione temporale e geografica sottolineando nel comma 3, come per noi è giusto, che non sia comunque possibile pensare ad un obbligo che comprenda solo la 0-6, pertanto anche in caso di epidemia nessuna preclusione scolastica. Come si traduce la clausola si reintegro dell'obbligo? Con la promozione, fine.

Potevamo fare a meno dell'articolo 4? Certo, potevamo lasciare questo vuoto da far colmare al Parlamento nella eventuale sede di modifica. Qualcuno per caso ha letto gli areticoli che determinano la clausola di reintrego dell'obbligo vaccinale nella legge Taverna o Dirindin?

Leggiamoli insieme, Taverna, Dirindin e poi il vecchio articolo della legge Veneta e ricordatevi, o si scriveva un buon articolo o lo scrivevano loro, le clausole di subentro di una obbligatorietà ci saranno sempre in una legge sulla libertà vaccinale che ci piaccia o non ci piaccia:


✔️ DISEGNO DI LEGGE "TAVERNA"
Art. 5. (Coperture vaccinali in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità di gregge)

1. Nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell’evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

2. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute sentito l’Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere l’ottenimento dell’immunità di gregge, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, nei casi di cui al comma 1, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza.


✔️ DISEGNO DI LEGGE "DIRINDIN"
Art. 6. (Misure a carattere locale)
1. In caso di emergenza sanitaria a carattere locale, valutata sulla base dei tassi di copertura vaccinale e delle condizioni epidemiologiche relativi a specifiche patologie infettive prevenibili con vaccinazione, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria locale interessata fornisce parere motivato al sindaco, quale autorità sanitaria locale, per gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I provvedimenti adottati devono essere necessari, proporzionati ed efficaci rispetto alle finalità perseguite.


✔️ LEGGE VENETA DEL 2008
Articolo 4 - Ripristino dell’obbligo vaccinale
È previsto che il Presidente della Giunta regionale con ordinanza possa sospendere temporaneamente l’applicazione della presente legge qualora si verificassero eventi epidemiologici rilevanti correlati alle malattie per le quali è sospeso l’obbligo vaccinale, o qualora i contenuti del documento redatto dal Comitato tecnico scientifico segnalassero una situazione di allarme per quanto attiene ai tassi di copertura vaccinale.

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